USCITA LA CIRCOLARE MASAF A CHIARIMENTO SULLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

Cosa vedremo in questo articolo

Pubblicata in maggio la circolare MASAF che disciplina gli adempimenti in materia di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009, come modificato dal Reg. (UE) 2023/2842, e del Reg. (UE) 1379/2013, al fine di garantire che il flusso informativo segua il prodotto dalla cattura fino alla vendita al dettaglio.

Tra i punti chiave:

  • la compilazione dei documenti di bordo (giornale di pesca, dichiarazione di sbarco/trasbordo) da parte del comandante, in forma cartacea o elettronica secondo la lunghezza dell’unità;
  • la pesatura del pescato immediatamente dopo lo sbarco con diverse percentuale di tolleranze in base al peso;
  • la suddivisione del prodotto in partite tracciabili, identificate da un codice univoco e corredate delle informazioni di cui all’art. 58;
  • gli obblighi di etichettatura al consumatore; gli adempimenti degli operatori commerciali in tema di registrazione, nota di vendita, dichiarazione di assunzione in carico e documento di trasporto.

Si chiarisce che al punto 4.2.2 della circolare sulla tracciabilità  “Documento di trasporto”, ai sensi dell’art.68 del Reg. (CE) 1224/2009, il termine “distanza superiore a 20 km,” si intende “distanza superiore ai 25 km”.

Clicca qui per scaricare la Circolare e i relativi allegati sono disponibili sul portale ufficiale del MASAF.

nuova circolare MASAF

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